La Corte Provinciale di Cantabria ha imposto una pena di sei anni di prigione a un uomo che ha aggredito sessualmente una donna le cui facoltà erano annullate dall'assunzione di pillole per dormire e alla quale, dopo averle rimproverato quanto accaduto, ha finito per chiedere scusa tramite messaggi di WhatsApp.
Nella risoluzione giudiziaria, che non è ancora definitiva poiché può essere impugnata davanti al Tribunale Superiore di Giustizia di Cantabria, la Sezione Terza lo dichiara colpevole di un reato di aggressione sessuale aggravata poiché la vittima si trovava con la sua volontà completamente annullata.
Insieme alla condanna di prigione, gli viene imposta la proibizione di avvicinarsi alla denunciante o comunicare con lei per un periodo di dieci anni, una misura di libertà vigilata di cinque anni una volta che abbandona il carcere e l'inabilitazione a svolgere lavori con minori per undici anni.
In concetto di responsabilità civile, il tribunale fissa un'indennità di 3.000 euro a favore della donna per il danno morale subito, tenendo conto "della gravità dell'affettazione della vittima e tenendo conto della reagudizzazione della sua sintomatologia adattativa di base".
I fatti provati riportano che l'imputato si è recato a cena presso l'abitazione della donna e successivamente ha deciso di rimanere a dormire. Prima di andare a letto, lei lo ha avvertito espressamente di "non disturbarla perché prendeva medicinali per dormire", ma lui, disattendendo tale indicazione, nel pieno della notte ha agito "con l'intento di soddisfare i suoi desideri sessuali". In questo modo, ha approfittato del fatto che la vittima avesse le sue capacità annullate dal sonno provocato dalla medicazione per posizionarsi su di lei e penetrarla.
La donna "si è svegliata sentendo dolore vaginale, lo ha allontanato di dosso e si è recata in bagno, dove si è lavata, si è cambiata di pigiama e è tornata a letto".
Il giorno dopo e durante il mese successivo, dopo averle rimproverato quanto era accaduto quella notte, l'imputato le ha chiesto "ripetutamente scusa" tramite messaggi di WhatsApp.
La dichiarazione della vittima, fulcro della condanna
Per il tribunale, la prova praticata nell'udienza orale conferma la realtà di quanto accaduto. Considera che la testimonianza della persona coinvolta "è stata sufficiente per disattendere il diritto alla presunzione di innocenza che tutelava l'imputato" risultando la sua narrazione "chiara, coerente e convincente".
Esso "permette di conferire piena credibilità e verosimiglianza, poiché ha sempre e in ogni momento detto la stessa cosa, senza variare minimamente la sua versione dei fatti, senza contraddizioni e senza crepe logiche di alcun tipo".
Il suo racconto è inoltre supportato dal resto della prova, in particolare dalle conversazioni avute su WhatsApp nei giorni successivi, in cui lei gli rimprovera quanto accaduto e lui chiede scusa in modo insistente.
In questo punto, la Corte sottolinea "il tenore inequivocabilmente autoincriminatorio dei messaggi, nel richiedere scusa in modo insistente per quanto accaduto, senza che in nessun momento venga negata la realtà del fatto denunciato", così come "l'esternazione di sentimenti di vergogna, pentimento e autocritica, il che implica un'assunzione implicita della condotta svolta".
Sebbene i messaggi "non costituiscano una confessione in senso tecnico, integrano comunque un indizio qualificato di riconoscimento fattuale come elementi periferici obiettivi di carattere esterno".
Vulnerabilità della vittima e aggravante
Esaminando l'operato dell'imputato, il tribunale conclude che è intervenuto quando la donna "non aveva capacità reale di percepire l'inizio del contatto sessuale, valutare il suo significato né esternare una volontà libera in senso affermativo o negativo".
Secondo la sentenza, "la vittima si trovava in uno stato di sonno profondo indotto da medicazione per dormire, situazione che la dottrina e la giurisprudenza equiparano agli stati di incoscienza, ubriachezza estrema o altre annullamenti rilevanti della capacità di decidere in cui non si può parlare di consenso libero e consapevole".
Per questo motivo, la Corte apprezza la circostanza aggravante specifica del reato, ritenendo che la donna si trovasse "come particolarmente vulnerabile per ragione della sua situazione personale".
"La condotta svolta dall'imputato implica un approfittamento palese dello stato di assoluta vulnerabilità della vittima, che, trovandosi immersa in un sonno profondo a causa della medicazione, si trovava in una situazione di totale indifesa, senza possibilità di opposizione né di fissare alcuna condizione sullo sviluppo del contatto sessuale".