DNI digitale per votare il 29N: cosa è stato impugnato e cosa deve risolvere il Supremo

Iustitia Europa ha presentato un ricorso contro la decisione della Junta Electoral Central che consente di utilizzare l’applicazione MiDNI per identificarsi nelle elezioni generali del 29 novembre. Il partito chiede alla Corte Suprema di sospenderne l’uso in modo urgente, ma l’impugnazione non implica che l’autorizzazione sia stata annullata.

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Il DNI digitale potrà essere utilizzato per identificarsi dinanzi alle commissioni elettorali nelle elezioni generali del prossimo 29 novembre, salvo che una decisione giudiziaria non cambi la situazione. La Junta Electoral Central (JEC) ha revocato lo scorso 5 novembre la sospensione che gravava sull’applicazione MiDNI, dopo aver ricevuto garanzie dal Ministerio del Interior sui dispositivi che verranno utilizzati per verificare i codici QR degli elettori.

Un giorno dopo, il 6 novembre, Iustitia Europa ha annunciato di aver presentato un ricorso contenzioso-amministrativo dinanzi alla Sala Terza del Tribunal Supremo contro tale accordo. La formazione chiede misure cautelariissime per bloccare immediatamente l’autorizzazione. Per il momento, la presentazione del ricorso non implica che l’alta corte abbia sospeso l’uso del DNI digitale: la decisione spetta ai magistrati.

Cosa ha autorizzato la Junta Electoral Central

L’accordo della JEC del 5 novembre, identificato come 330/359, consente di utilizzare MiDNI come mezzo di identificazione dinanzi alle commissioni elettorali del 29N. La decisione revoca la sospensione che l’organismo aveva stabilito il 26 marzo su questa applicazione e su MiDGT, ma solo per quanto riguarda il DNI digitale.

L’autorizzazione avviene dopo che Interior ha comunicato alla Junta che tutte le commissioni elettorali disporranno di un dispositivo con fotocamera e browser che incorpora il verificatore ufficiale di MiDNI. Questo apparecchio permetterà di controllare il codice QR temporaneo che genera l’applicazione dell’elettore.

Il Ministero ha annunciato che distribuirà più di 60.000 terminali affinché le commissioni possano effettuare tale verifica. La procedura richiede che l’elettore apra MiDNI davanti ai membri della commissione e generi in quel momento il codice QR, che sarà letto e verificato con il dispositivo ufficiale.

L’autorizzazione non si estende a MiDGT, l’applicazione che consente di portare la patente di guida sul telefono, la cui sospensione continua a essere valida. I cittadini potranno continuare a identificarsi anche mediante i documenti fisici ammessi dalla normativa elettorale.

Quali argomenti utilizza Iustitia Europa

Il ricorso di Iustitia Europa mette in dubbio che le garanzie trasferite da Interior siano sufficienti a garantire il funzionamento del sistema durante la giornata elettorale.

La formazione sostiene che disporre di lettori QR non dimostra da solo che esista un protocollo completo per risolvere le possibili incidenze tecniche. In particolare, si chiede cosa accadrebbe se fallisse la connessione a internet, si scaricasse la batteria del telefono, smettesse di funzionare il dispositivo da tavolo o non fosse possibile completare la verifica del codice.

Richiede inoltre informazioni sulle procedure di sostituzione dei terminali e sulle istruzioni che i membri dei seggi dovranno seguire in caso di un’incidenza. Secondo il partito, non è stato sufficientemente dimostrato in che modo si garantirà un’azione uniforme in tutti i collegi elettorali.

Questi argomenti fanno parte della posizione dell’organizzazione ricorrente e non costituiscono una conclusione giudiziaria sulla sicurezza del sistema. Da parte sua, la JEC ha ritenuto sufficienti le garanzie comunicate dal Ministero dell’Interno per revocare la sospensione di MiDNI.

Cosa chiede al Tribunale Supremo

Iustitia Europa chiede alla Sezione del Contenzioso-Amministrativo del Supremo di adottare misure cautelarissime, cioè una sospensione urgente che può essere disposta senza ascoltare previamente l’Amministrazione convenuta, quando ricorrono le circostanze legali per farlo.

In particolare, chiede che venga paralizzata l’efficacia dell’accordo della JEC per quanto riguarda l’uso di MiDNI come mezzo di identificazione davanti ai seggi elettorali. Richiede inoltre che qualsiasi eventuale sospensione venga comunicata alla Junta Electoral Central, al Ministero dell’Interno e agli organi elettorali territoriali.

In via sussidiaria, se il tribunale non ravvisa motivi per adottare una misura cautelarissima senza udienza previa, la formazione chiede che venga istruito un procedimento cautelare ordinario e che si tenga una vista urgente prima delle elezioni.

Il partito sostiene che una decisione successiva al 29 novembre potrebbe perdere efficacia pratica se si verificassero problemi durante l’identificazione degli elettori. Questa è la giustificazione che la formazione propone per chiedere una risposta giudiziaria prima del voto.

Cosa deve decidere ora il Supremo

La prima questione che il tribunale deve risolvere è se ricorrono i requisiti per sospendere immediatamente l’autorizzazione di MiDNI. Se concede la misura, l’uso dell’applicazione resterebbe paralizzato nei termini che stabilirà l’ordinanza. Se la respinge, l’autorizzazione della JEC resterà in vigore, ferma restando la prosecuzione del ricorso principale.

Il Supremo non deve decidere in questo primo momento se il DNI digitale sia valido in termini generali, ma se sia opportuno sospendere cautelarmente l’accordo della Junta mentre si esamina il ricorso. La risoluzione sulle misure urgenti non equivale necessariamente nemmeno a una sentenza definitiva sul merito della questione.

Alla data di pubblicazione, non risulta una risoluzione del Supremo che abbia concesso la sospensione richiesta. Pertanto, la situazione vigente è quella stabilita dalla JEC: MiDNI è autorizzato a identificare gli elettori il 29N e MiDGT continua a essere sospeso.

La chiave dei prossimi giorni sarà verificare se l’alta corte ritiene che i dubbi sollevati da Iustitia Europa giustifichino di mettere in pausa il sistema prima delle elezioni o se mantiene l’autorizzazione concordata dall’organo elettorale.