Zone a basse emissioni: cosa cambia il 26 novembre con la nuova normativa

Il Governo rafforza i requisiti affinché i comuni accreditino che le loro ZBE funzionano in modo efficace. La nuova regolamentazione richiede di dimostrare che esistono restrizioni di accesso, sistemi di controllo e un regime sanzionatorio in applicazione, senza periodi transitori di semplici avvisi.

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Le zone a basse emissioni (ZBE) dovranno rispettare nuovi requisiti a partire dal prossimo 26 novembre. Il Bollettino ufficiale dello Stato (BOE) ha pubblicato lo scorso 6 novembre il Real Decreto 953/2026, che modifica la normativa statale che disciplina queste aree e rafforza le condizioni che devono soddisfare i comuni per accreditare la loro attuazione.

La riforma introduce un’esigenza fondamentale: non basterà più delimitare un’area urbana e approvare un’ordinanza municipale. Le amministrazioni comunali dovranno dimostrare documentalmente che le restrizioni sono in vigore, che esistono meccanismi efficaci per controllare gli accessi e che è applicato un regime sanzionatorio in caso di inadempimenti.

La misura riguarda gli enti locali tenuti a istituire queste zone: i comuni con più di 50.000 abitanti, i territori insulari e i comuni con più di 20.000 abitanti che superano i valori limite di qualità dell’aria.

Cinque requisiti per attestare che una ZBE funziona

Il nuovo real decreto modifica l’articolo 10.3 del Real Decreto 1052/2022 e stabilisce cinque elementi che i comuni dovranno inviare al Ministero per la Transizione Ecologica e all’organo autonomico competente in materia di ambiente.

In particolare, dovranno fornire:

  1. L’ordinanza municipale vigente: la normativa che stabilisce il regime di funzionamento della zona a basse emissioni. Dovrà essere inviata entro un mese dalla sua entrata in vigore.

  2. Le restrizioni alla circolazione: documentazione che dimostri che i divieti o le limitazioni di accesso, circolazione e sosta sono effettivamente in vigore e si applicano in base al potenziale inquinante dei veicoli.

  3. I sistemi di controllo: accreditamento del fatto che funzionano i meccanismi di controllo degli accessi, la monitorizzazione e il monitoraggio.

  4. Il collegamento con la DGT: integrazione con il Punto di Accesso Nazionale al Traffico e alla Mobilità della Dirección General de Tráfico.

  5. Il regime sanzionatorio: documentazione che dimostri che le sanzioni sono applicate in modo effettivo. La norma esclude espressamente i sistemi transitori di avvisi che fossero stati previsti in precedenza.

Quest’ultimo punto è uno dei cambiamenti più rilevanti. I comuni non potranno giustificare il funzionamento delle loro ZBE mediante periodi transitori nei quali si informa soltanto i conducenti delle loro inosservanze, senza applicare il relativo regime sanzionatorio.

Inoltre, la normativa stabilisce che, finché non viene ricevuta tutta la documentazione richiesta, l’area non potrà essere considerata correttamente installata.

Significa che ci saranno nuove proibizioni per le auto B e C?

No. La riforma non prevede un divieto generale di circolazione per i veicoli con etichetta B o C a partire dal 26 novembre.

Le restrizioni di accesso, circolazione e sosta continuano a dipendere dalla regolamentazione di ciascun comune, dalla delimitazione della sua zona a basse emissioni e dalle condizioni previste nella relativa ordinanza. Pertanto, non tutti i veicoli con la stessa etichetta ambientale hanno necessariamente le stesse limitazioni in tutte le città.

Il nuovo decreto reale non stabilisce nemmeno un calendario unico di restrizioni per tutto il territorio nazionale. Il suo obiettivo è rafforzare il controllo e l’accreditamento delle misure che ciascun municipio ha approvato.

Come verificare le restrizioni del tuo comune

Per sapere se un veicolo può accedere a una zona a basse emissioni, è necessario consultare la normativa specifica della località corrispondente.

I conducenti possono verificarlo attraverso tre canali:

  • Il sito web del comune: consultare la sezione mobilità, ambiente o zone a basse emissioni, dove di solito vengono pubblicate le mappe, gli orari e le condizioni di accesso.

  • L’ordinanza municipale: verificare quali veicoli possono circolare, quali restrizioni si applicano e quali eccezioni prevede la normativa locale.

  • Le informazioni della DGT: consultare la classificazione ambientale del veicolo e i servizi informativi su mobilità e traffico.

Conviene anche verificare se esistono eccezioni per residenti, veicoli professionali, persone con mobilità ridotta o altri gruppi, poiché queste condizioni possono variare tra i comuni.

Con l’entrata in vigore della riforma il 26 novembre, i comuni dovranno accreditare che le loro zone a basse emissioni non solo siano approvate sulla carta, ma dispongano effettivamente di restrizioni, controlli e sanzioni applicati.