Le zone a basse emissioni dovranno dimostrare controlli e sanzioni efficaci: cosa cambia il 26 novembre

Il Governo esige ai comuni di dimostrare che le restrizioni sono in vigore, che esistono sistemi operativi di sorveglianza e che vengono applicate le multe. I municipi che invieranno soltanto avvisi non potranno attestare correttamente l’implementazione delle loro ZBE. La riforma non stabilisce nuove proibizioni statali per i veicoli con targhette B o C

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Il prossimo 26 novembre entrerà in vigore una nuova esigenza statale per le zone a basse emissioni (ZBE): i comuni dovranno dimostrare che funzionano davvero e che le restrizioni previste nelle loro ordinanze hanno conseguenze effettive. Il Governo vuole chiudere la porta ai modelli che si limitano a delimitare un perimetro urbano, installare segnaletica o inviare avvisi ai conducenti senza applicare il relativo regime sanzionatorio.

L’obbligo è previsto nel Real Decreto 953/2026, de 4 de noviembre, pubblicato nel Boletín Oficial del Estado (BOE) lo scorso 6 novembre. La norma modifica l’articolo 10.3 del Real Decreto 1052/2022, che disciplina le zone a basse emissioni, e introduce nuove condizioni per accertarne la corretta attuazione. I comuni dovranno inviare la documentazione giustificativa sia all’organo competente in materia di qualità dell’aria del Ministero per la Transizione Ecologica sia all’autorità ambientale autonoma.

La conseguenza di non farlo è chiara: finché le amministrazioni competenti non riceveranno tale documentazione, la ZBE non sarà considerata correttamente attuata, secondo quanto stabilisce espressamente il nuovo testo.

La riforma introduce così una differenza tra disporre di una zona approvata sulla carta e dimostrare che le sue restrizioni vengono applicate nella pratica. Il cambiamento, tuttavia, non significa che tutti i comuni debbano iniziare a multare lo stesso giorno né introduce un divieto generale per i veicoli con contrassegni ambientali B o C. Le condizioni di accesso, circolazione e sosta continuano a dipendere dalla normativa municipale di ciascuna zona.

Cinque prove per dimostrare il funzionamento delle ZBE

Il nuovo testo dell’articolo 10.3 stabilisce cinque elementi che gli enti locali dovranno attestare alle amministrazioni competenti.

1. Il primo è l’esistenza di una normativa municipale vigente che disciplini la zona a basse emissioni. I comuni dovranno inviare l’ordinanza corrispondente entro un mese dalla sua entrata in vigore.

2. Il secondo requisito incide direttamente sulle restrizioni che i veicoli devono rispettare. I comuni dovranno fornire documentazione che dimostri che le proibizioni o limitazioni di accesso, circolazione e sosta previste in base al potenziale inquinante di ciascun veicolo sono effettivamente entrate in vigore. Pertanto, non basterà che le restrizioni siano previste in un’ordinanza o in un calendario di attuazione se, tuttavia, non si applicano ancora.

3. In terzo luogo, le amministrazioni locali dovranno dimostrare di disporre di un sistema effettivo di controllo degli accessi, monitoraggio e tracciamento. L’esigenza mira a garantire che le restrizioni possano essere verificate nella pratica e che i comuni dispongano di strumenti per identificare i veicoli che accedono alle zone regolamentate e verificare se rispettano le condizioni stabilite.

4. Il quarto elemento introduce un obbligo di collegamento con i sistemi statali di informazione. Le ZBE dovranno essere integrate con il Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la Dirección General de Tráfico (DGT). Questa integrazione mira a facilitare la disponibilità e il coordinamento delle informazioni sulle zone a basse emissioni e sulle condizioni che regolano la circolazione al loro interno.

5. Il quinto requisito costituisce uno dei principali cambiamenti della riforma: i comuni dovranno dimostrare l’applicazione effettiva del regime sanzionatorio. Il testo esclude espressamente qualsiasi sistema transitorio di avvisi che fosse stato contemplato in precedenza. Pertanto, non sarà sufficiente comunicare ai conducenti che hanno accesso indebitamente a una zona vietata se il comune non applica ancora le sanzioni previste.

L’intenzione del Governo è evitare che le moratorie municipali prolunghino indefinitamente l’applicazione reale delle restrizioni. Una ZBE deve disporre di meccanismi per far rispettare le proprie regole e non limitarsi ad avvertire coloro che non le rispettano.

Cosa cambia per i conducenti e quali restrizioni restano in vigore

L’entrata in vigore del decreto può generare dubbi tra i conducenti, soprattutto tra coloro che utilizzano veicoli con contrassegni ambientali B e C. Tuttavia, la riforma non prevede una nuova proibizione statale di circolazione per queste categorie né fissa un calendario uniforme di restrizioni per tutto il territorio. L’ambito delle limitazioni continua a dipendere da ciascuna ordinanza comunale. Sono i municipi a stabilire quali veicoli possano accedere, circolare o parcheggiare nelle rispettive zone, nonché gli orari, le eccezioni e le condizioni per ottenere autorizzazioni.

Per questo, il 26 novembre non significa che tutte le città attiveranno automaticamente nuove multe o modificheranno le condizioni di accesso. La data segna l’entrata in vigore dei nuovi requisiti statali per attestare l’implementazione effettiva delle ZBE. L’applicazione concreta delle restrizioni e del regime sanzionatorio dipenderà dalla normativa vigente in ciascun municipio. Per verificare se un veicolo può entrare in una determinata zona, il riferimento deve essere sempre l’informazione ufficiale del municipio competente e la sua ordinanza vigente. Il conducente deve consultare, in particolare, il perimetro interessato, le strade incluse, i contrassegni ambientali ammessi, i giorni e gli orari di applicazione e le possibili eccezioni.

Inoltre, conviene verificare se esistono autorizzazioni speciali per residenti, commercianti, veicoli di servizi o persone con mobilità ridotta, così come se sia necessario svolgere qualche pratica preliminare per poterne beneficiare. Le condizioni possono variare in modo considerevole tra i municipi, per cui non è sufficiente conoscere le restrizioni della città di origine.

Il Governo cerca di porre fine alle moratorie senza applicazione effettiva

La modifica normativa risponde alla preoccupazione dell’Esecutivo per le differenze tra l’implementazione formale delle zone a basse emissioni e il loro funzionamento reale. Il Ministero per la Transizione Ecologica aveva già segnalato l’esistenza di moratorie sanzionatorie eccessivamente prolungate e di zone in cui le restrizioni non venivano applicate in modo effettivo. Il nuovo quadro mira a rafforzare l’adempimento degli obblighi municipali e a evitare che le ZBE restino ridotte a una delimitazione amministrativa senza capacità reale di condizionare la circolazione dei veicoli più inquinanti.

La riforma mantiene, inoltre, gli obblighi di informazione e di monitoraggio che già ricadevano sugli enti locali. Tra questi figurano la comunicazione della delimitazione e della superficie della zona, le misure adottate, il relativo calendario di applicazione e i risultati degli indicatori obbligatori di monitoraggio. La documentazione dovrà consentire alle amministrazioni competenti di verificare non solo che esiste una regolamentazione municipale, ma anche che gli strumenti previsti per ridurre le emissioni sono operativi.

Il cambiamento di fondo è che il Governo esige di passare dalle ZBE dichiarate alle ZBE effettive. I comuni dovranno dimostrare che le loro restrizioni vengono applicate, che gli accessi sono controllati e che le infrazioni hanno conseguenze. Per i conducenti, nel frattempo, la regola resta consultare la normativa municipale: il nuovo decreto inasprisce gli obblighi delle amministrazioni, ma non trasforma le restrizioni locali in un divieto generale per determinati contrassegni ambientali.