Il Tribunale Superiore di Giustizia del Paese Basco (TSJPV) ha negato il diritto a percepire la prestazione per Incapacità Temporanea (IT) a una lavoratrice che si è data di bassa lavorativa dopo essersi sottoposta in una clinica privata a un'addominoplastica e a una liposuzione per motivi esclusivamente estetici. La risoluzione sottolinea che "la chirurgia puramente estetica", quando non deriva da malattia, incidente o malformazione congenita, è esclusa dalla copertura della sanità pubblica e, di conseguenza, non genera diritto al pagamento del sussidio di IT.
Con questa sentenza, il TSJPV conferma integralmente la sentenza emessa in primo grado e respinge il ricorso di supplica presentato dalla parte interessata. La donna ha avviato il 21 maggio 2025 un processo di Incapacità Temporanea per contingenza comune, con diagnosi di intervento chirurgico e necessità di riposo, dopo l'operazione di addominoplastica e liposuzione effettuata in un centro privato di Bilbao.
La paziente si è sottoposta a un'addominoplastica convenzionale con liposuzione di fianchi, anche e schiena, da cui sono stati estratti 3.500 cc (3,5 litri) di grasso. Nel primo rapporto medico emesso non figurava alcuna diagnosi associata all'intervento. Solo in un secondo rapporto, redatto dopo la negazione di riconoscere gli effetti economici dell'IT, è stata annotata come diagnosi "diastasi della muscolatura dei retti addominali con tendenza all'eventrazione".
Nella risoluzione si evidenzia che non è stato accertato che, prima dell'operazione, la donna soffrisse di dolori addominali né risulta "rapporto medico alcuno della sanità pubblica che prescriva l'intervento né la diagnosi di diastasi", dato che "non ci sono consultazioni assistenziali per dolore addominale".
Richiesta alla mutua e sentenza di primo grado
La lavoratrice ha richiesto il pagamento della prestazione di IT dal 21 maggio 2025 fino al 18 luglio dello stesso anno alla mutua di infortuni contrattata dall'azienda in cui prestava servizi come amministrativa. L'ente ha respinto la richiesta il 15 giugno, ritenendo che la situazione della ricorrente non rientrasse nel caso protetto dall'articolo 169 della Legge Generale della Sicurezza Sociale (LGSS), che definisce il concetto e le situazioni che danno luogo all'incapacità temporanea. Mesi dopo, a settembre, la donna si è recata dal suo medico di base e ha riferito fastidi nella parete addominale.
Il Giudice del Lavoro, piazza numero 3 del Tribunale di Istanza di Bilbao, ha emesso sentenza il 27 aprile 2026 respingendo la domanda presentata contro la mutua. Insoddisfatta di questo pronunciamento, la persona interessata ha presentato ricorso di supplica davanti al TSJPV, che ora è stato anch'esso respinto.
Assenza di patologia preesistente e criterio giurisprudenziale
Nel risolvere il ricorso, il TSJPV concentra il dibattito se la lavoratrice possa o meno accedere al sussidio di IT per un intervento chirurgico di addominoplastica e liposuzione nel quale non si attesta l'esistenza di dolore addominale preesistente né di altri problemi di salute legati a tale operazione, cioè, "senza alcuna patologia preesistente".
Il Tribunale Superiore di Giustizia basco ricorda che il Tribunale Supremo ha già fissato dottrina nel considerare che, in un intervento di chirurgia estetica che non trae causa da malattia, incidente o malformazione congenita, "non sussistono le condizioni per la percezione del sussidio di IT". "E ciò perché è escluso dal sistema della sanità pubblica, e non si riceve, pertanto, assistenza sanitaria della sicurezza sociale", segnala la risoluzione citando quel criterio.
In relazione ai principi che informano l'azione protettiva della Sicurezza Sociale, si sottolinea che le operazioni effettuate per motivi puramente estetici, sebbene possano comportare una sospensione del contratto di lavoro, "non possono essere considerate come rientranti nelle indicate contingenze che determinano la situazione e l'incapacità temporanea", come avviene nei casi di malattia o incidente.
Il tribunale aggiunge che, se il sistema di Sicurezza Sociale e gli imprenditori, obbligati al pagamento del sussidio di incapacità temporanea ai sensi dell'articolo 131.1 della LGSS, "fossero obbligati a finanziare progetti puramente personali di miglioramento dell'aspetto fisico, che non costituiscano una situazione di necessità -interpretata in ampiezza- per il normale svolgimento della persona", si "sforerebbe" il quadro di protezione previsto dal legislatore, "coprendo interessi dal punto di vista personale, ma che riguardano esclusivamente le persone che prendono tali decisioni".
Conclusione del TSJPV sull'incapacità temporanea
A partire da questa dottrina, il TSJPV conclude che "la chirurgia puramente estetica, assunta in modo volontario e che non ha relazione con incidente, malattia o malformazione congenita, non solo è esclusa dal sistema della sanità pubblica, senza ricevere assistenza sanitaria dalla Sicurezza Sociale, ma in principio non genera nemmeno il riconoscimento del diritto a ottenere un sussidio che copra il difetto di reddito prodotto dalla bassa temporanea nel lavoro".
La sentenza precisa che la causa decisiva è che "non soddisfa il requisito costitutivo di derivare da una contingenza di malattia, comune o professionale, o di incidente".
Perciò, "al di là di situazioni speciali che in ogni caso potrebbero essere prese in considerazione", il tribunale sostiene che, in questo specifico caso, "in cui l'incapacità al lavoro obbedisce a un mero processo di riposo e di recupero dopo un intervento chirurgico minimamente aggressivo, deciso per pura convenienza personale della persona interessata, senza il minimo riferimento a un processo patologico dovuto a malattia o incidente o a una malformazione congenita, non è possibile riconoscere il diritto alla prestazione di incapacità temporanea".