La Sezione Seconda della Corte di Navarra ha deciso di assolvere un uomo a cui era attribuito di aver provocato un incendio nell'abitazione della sua ex, situata nel Casco Viejo di Pamplona, durante la notte del 6 luglio 2024.
Secondo quanto ragiona il tribunale, non è stato dimostrato che l'imputato si fosse appropriato delle chiavi della denunciante né che, dopo aver aspettato che lei lasciasse l'abitazione, fosse tornato nell'immobile e, dopo aver preparato tre focolai distinti con vestiti e altri oggetti personali, li avesse incendiati.
Nella vista orale, tenutasi a giugno, l'accusa particolare esercitata dall'ex compagna ha richiesto per l'imputato 10 anni di carcere per un reato di incendio, una richiesta che non è stata assunta dal ministero pubblico.
Durante il processo, l'imputato ha ammesso di aver violato sia l'ordine di allontanamento che il divieto di comunicare con la vittima che gli era stato imposto da una decisione giudiziaria.
Per questo motivo, la Sezione Seconda della Corte gli impone 9 mesi di carcere per un reato continuato di violazione di misura cautelare e altri 3 mesi per un reato di violazione di domicilio in grado di tentativo, considerando in entrambi i casi l'attenuante di ubriachezza e tossicodipendenza.
L'assoluzione per il reato di incendio ha già acquisito fermezza. La sentenza dichiara provato che, nonostante conoscesse l'estensione e la validità del divieto di comunicazione emesso a febbraio 2023, l'imputato ha inviato alla sua ex una email il 1 aprile 2024, così come due messaggi su WhatsApp nei giorni 18 giugno e 2 e 3 luglio dello stesso anno.
Allo stesso modo, si considera accertato che, intorno alle 17 del 6 luglio 2024, l'imputato si è recato all'abitazione della denunciante, è salito fino all'appartamento e "ha tentato di aprire la porta, allontanandosi dal luogo senza riuscirci".
Tuttavia, la Corte conclude che non è stato dimostrato che, quel giorno stesso, quando la donna è uscita di casa per andare a lavorare, l'uomo sia entrato nell'abitazione e abbia provocato il fuoco.
Per l'imputazione dell'incendio, l'imputato è rimasto in custodia cautelare per questa causa dal 9 luglio di quell'anno fino all'8 gennaio 2025.
SENZA RESTI DI ADN
La Sezione Seconda della Corte sottolinea che "non esiste alcuna prova" che permetta di affermare che l'imputato disponesse di delle chiavi che aprissero l'abitazione, né che avesse sottratto delle chiavi di quell'abitazione alla denunciante.
"D'altra parte, dalle prove praticate non è stato accreditato, nonostante lo sforzo argomentativo dell'avvocato dell'accusa, che l'imputato abbia partecipato all'incendio che la notte del 6 luglio si è verificato nell'abitazione della denunciante. Non sono stati accreditati indizi di base al di là delle mere sospetti della denunciante", insistono i magistrati.
Inoltre, il tribunale sottolinea che non sono state trovate "né impronte né resti biologici né DNA dell'imputato nell'appartamento, il che può essere dovuto al fatto che non esistevano, non che siano stati distrutti; non sempre il DNA viene distrutto in un incendio; può esistere in qualche elemento e non è stato trovato, per cui tale inesistenza non può mai costituire un indizio contro reo".
In questa linea, i giudici ricordano che l'imputato non solo ha negato di aver originato il fuoco, ma ha presentato testimoni che hanno dichiarato di essere stati con lui in un bar durante vari momenti del pomeriggio del giorno 6, almeno, "tra le ore in cui la denunciante si è allontanata dalla sua abitazione e si è verificato l'incendio".
Di conseguenza, l'Audienza conclude che, in questo caso specifico, dal complesso delle prove praticate non emerge "la presenza di indizi sufficienti e adeguati né di entità per con la certezza che richiede il diritto penale accreditare la paternità dell'imputato dell'incendio che si è verificato nell'abitazione", per cui si procede a emettere una risoluzione assolutoria riguardo a quel reato.