Gli autonomi e le aziende che non hanno domiciliato l'IVA corrispondente al terzo trimestre del 2026 sono ancora in tempo per adempiere con l'Agenzia delle Entrate senza presentare la dichiarazione fuori termine. Anche se giovedì 15 ottobre è terminato il periodo generale per ordinare il pagamento tramite domiciliazione bancaria, l'Agenzia delle Entrate mantiene aperto fino al martedì 20 ottobre il termine per la presentazione delle principali autoliquidazioni trimestrali.
Lasciare passare il giorno 15 impedisce di utilizzare la domiciliazione ordinaria per questi modelli, ma non comporta, di per sé, un'inadempienza tributaria. I contribuenti possono pagare con altri mezzi e presentare la loro dichiarazione entro il termine legale, purché completino correttamente entrambe le procedure.
Il 20 ottobre scade il termine per presentare l'IVA trimestrale (modello 303), i pagamenti frazionati dell'IRPEF degli autonomi (130 e 131) e le dichiarazioni di ritenute (111, 115 e 123). Scade anche il termine del secondo pagamento frazionato dell'Imposta sulle Società (202), soggetto agli obblighi specifici di ciascuna azienda.
Come pagare l'IVA dopo il 15 ottobre
I contribuenti che non hanno domiciliato la loro dichiarazione possono effettuare il versamento tramite la sede elettronica dell'Agenzia delle Entrate, senza necessità di recarsi in un'agenzia bancaria. Il primo passo consiste nell'accedere al modulo dell'imposta corrispondente, selezionare l'esercizio 2026 e il periodo di liquidazione e compilare i dati necessari per calcolare l'importo che devono versare.
Una volta preparata l'autoliquidazione, l'Agenzia delle Entrate consente di effettuare il pagamento direttamente dal modulo o tramite la sezione "Pagare, rateizzare e consultare" della sua sede elettronica. Il versamento può essere effettuato tramite addebito in conto, carta bancaria o Bizum, anche se le opzioni disponibili dipendono dal modello e dall'operazione.
Prima di confermare il pagamento, è opportuno verificare che il NIF, il modello, l'esercizio, il periodo e l'importo siano corretti. Dopo aver autorizzato l'operazione, il contribuente ottiene un Numero di Riferimento Completo (NRC), un codice di 22 caratteri che attesta il versamento e consente di associarlo alla dichiarazione.
Se il pagamento viene effettuato dal modulo, l'NRC può essere incorporato automaticamente. In caso contrario, sarà necessario inserirlo o recuperarlo prima di premere "Firmare e inviare" e confermare la presentazione.
Pagare l'imposta non significa che la dichiarazione sia stata presentata. Per adempiere all'Agenzia delle Entrate è necessario completare l'invio e conservare la ricevuta di presentazione emessa dall'Agenzia delle Entrate, in cui figurano la data, l'ora e il numero di registrazione.
È anche possibile ottenere il NRC tramite un ente finanziario collaboratore e utilizzarlo successivamente per presentare l'autoliquidazione. Alcune dichiarazioni ammettono, inoltre, il pagamento tramite bonifico da conti di enti non collaboratori, sebbene questa alternativa richieda una procedura specifica e l'incasso non si considera effettuato fino a quando l'Agenzia delle Entrate non riceve i fondi.
I modelli che devono essere presentati entro il 20 ottobre
Il modello 303 raccoglie l'autoliquidazione dell'IVA corrispondente al terzo trimestre per i contribuenti soggetti a liquidazione trimestrale. Non deve essere confuso con l'IVA mensile di settembre, il cui termine di presentazione scade il 30 ottobre.
Gli autonomi che effettuano pagamenti frazionati dell'IRPEF devono utilizzare il modello 130, quando tassano in stima diretta e sono obbligati a presentarlo, o il 131, se svolgono attività in stima oggettiva. Esistono eccezioni, specialmente per determinati professionisti i cui redditi sono già soggetti maggiormente a ritenuta.
Scadono anche le dichiarazioni di ritenute. Il modello 111 è utilizzato per quelle praticate su redditi da lavoro e determinate attività economiche; il 115, per quelle relative a determinati affitti di immobili urbani, e il 123, per ritenute su certi redditi da capitale mobiliare. Il termine riguarda sia le dichiarazioni del terzo trimestre che quelle mensili di settembre, a seconda del contribuente.
Nel caso delle società, ottobre è il mese del secondo pagamento frazionato dell'Imposta sulle Società. Gli enti obbligati devono presentare il modello 202, mentre i gruppi fiscali utilizzano il 222. L'obbligo di presentare questi modelli dipende dalle circostanze e dal regime applicabile a ciascuna azienda.
Calendario fiscale di ottobre 2026
| Modello | Obbligo | Fine della domiciliazione | Fine della presentazione |
|---|---|---|---|
| 303 | IVA del terzo trimestre | 15 ottobre | 20 ottobre |
| 130 | IRPF in stima diretta, terzo trimestre | 15 ottobre | 20 ottobre |
| 131 | IRPF in moduli, terzo trimestre | 15 ottobre | 20 ottobre |
| 111 | Ritenute su lavoro e attività economiche, terzo trimestre o settembre per dichiaranti mensili | 15 ottobre | 20 ottobre |
| 115 | Ritenute su determinati affitti urbani, terzo trimestre o settembre per dichiaranti mensili | 15 ottobre | 20 ottobre |
| 123 | Ritenute su determinati redditi da capitale mobiliare, terzo trimestre o settembre per dichiaranti mensili | 15 ottobre | 20 ottobre |
| 202 | Secondo pagamento frazionato dell'Imposta sulle Società | 15 ottobre | 20 ottobre |
| 222 | Pagamento frazionato di gruppi fiscali | 15 ottobre | 20 ottobre |
| 303 mensile | IVA di settembre | 27 ottobre | 30 ottobre |
Le tasse che possono essere rinviate quando manca liquidità
Non tutti i contribuenti possono pagare le proprie tasse alla scadenza. L'Agenzia delle Entrate consente di rinviare o frazionare determinate debitorie quando ci sono difficoltà economiche transitorie, anche se questa possibilità non si applica a tutte le imposte.
La richiesta può essere presentata dalla sede elettronica dell'Agenzia delle Entrate, presentando l'autoliquidazione con riconoscimento del debito e richiesta di rinvio, o dalla sezione "Pagare, rinviare e consultare". L'interessato dovrà identificare l'importo pendente, spiegare i motivi della sua richiesta e proporre le date in cui intende effettuare i pagamenti.
Le richieste fino a 50.000 euro possono essere esenti dall'apporto di garanzie, secondo le condizioni stabilite e tenendo conto dei debiti che devono essere computati congiuntamente. Questa esenzione non significa che l'Agenzia delle Entrate conceda automaticamente il rinvio né che il contribuente sia esente da interessi.
Nel caso dell'IVA, la Legge Generale Tributaria stabilisce restrizioni per rinviare le quote addebitate ai clienti. In linea generale, queste debitorie sono inrinviabili, salvo che si giustifichi adeguatamente che le quote non sono state effettivamente riscosse, senza pregiudizio delle particolarità applicabili alla trattazione di determinate richieste.
Ad esempio, un autonomo che ha emesso diverse fatture durante il trimestre e non ha ancora incassato potrà studiare la possibilità di richiedere il rinvio dell'IVA corrispondente, fornendo la documentazione necessaria. Tuttavia, la mancanza di saldo nel conto bancario non consente, da sola, di rinviare qualsiasi importo dichiarato nel modello 303.
Le restrizioni sono più severe per le ritenute dichiarate tramite i modelli 111, 115 e 123, i cui debiti hanno carattere inappellabile in generale. Non possono essere rinviati nemmeno i pagamenti frazionati dell'Imposta sulle Società, come quelli corrispondenti al modello 202.
Al contrario, gli autonomi obbligati a presentare i modelli 130 e 131 possono richiedere il rinvio o il frazionamento dei loro pagamenti a conto dell'IRPEF, soggetti alle condizioni stabilite dall'Agenzia delle Entrate.
Le conseguenze di presentare o pagare oltre il termine
Presentare la dichiarazione dopo il 20 ottobre può comportare un sovrapprezzo o una sanzione, a seconda del tipo di inadempimento e se l'Agenzia delle Entrate ha precedentemente reclamato il debito.
Quando un'autoliquidazione con risultato a debito viene presentata oltre il termine senza richiesta preventiva, la Legge Generale Tributaria stabilisce un sovrapprezzo dell'1% più un altro 1% per ogni mese completo di ritardo. Una volta trascorsi dodici mesi completi dalla scadenza, il sovrapprezzo diventa del 15%, al quale si aggiungono gli interessi di mora corrispondenti nei termini previsti dalla legge.
Ad esempio, un autonomo che deve versare 1.000 euro di IVA e presenta la dichiarazione durante il primo mese successivo alla scadenza affronta inizialmente un sovrapprezzo di 10 euro, senza pregiudizio delle possibili riduzioni legali.
La situazione cambia quando il contribuente presenta la dichiarazione entro il termine, ma non paga né richiede validamente un rinvio. In tal caso, l'Agenzia delle Entrate può avviare la riscossione esecutiva e richiedere i sovrapprezzi previsti per questa fase, che possono essere del 5%, del 10% o del 20%, a seconda del momento in cui viene saldato il debito.
Anche le dichiarazioni senza importo a debito possono dar luogo a sanzioni se presentate oltre il termine. In ogni caso, non disporre di liquidità non esime dalla presentazione dell'autoliquidazione prima del 20 ottobre.