Un prestatore può essere trattato giuridicamente come consumatore, con tutte le garanzie associate a questa condizione, anche quando una frazione del prestito sia stata orientata alla sua attività professionale. Così stabilisce una recente sentenza della Corte Suprema, che assume il criterio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla nozione di consumatore nei contratti di credito a doppia finalità.
La risoluzione, emessa all'inizio del mese, precisa che, per decidere se un prestatore detiene o meno la condizione di consumatore, deve essere analizzato se l'obiettivo professionale del credito prevalga chiaramente su quello destinato al consumo, o se, al contrario, non abbia un peso predominante.
Il caso esaminato dall'Alta Corte si riferisce a una coppia che ha sottoscritto nel 1998 un prestito ipotecario di 33 milioni di pesetas, successivamente ampliato di altri 10 milioni, con l'intenzione di applicarlo alla sua attività professionale. Anni dopo, nel 2010, hanno firmato un nuovo contratto al fine di rifinanziare l'operazione precedente.
I prestatari hanno presentato una domanda contro l'ente finanziario (Bankia, attualmente CaixaBank) richiedendo l'annullamento delle clausole suolo incorporate in tutti i contratti. Anche se il tribunale di prima istanza ha accolto le loro pretese, la Corte Provinciale ha revocato la sentenza accogliendo un criterio precedente, secondo il quale si considerava consumatore il prestatore solo quando la parte del credito legata all'attività professionale era "insignificante".
"Questa nuova dottrina elimina una barriera che lasciava fuori dalla protezione legale molti privati per il mero fatto di aver utilizzato una parte della loro ipoteca per finanziare la loro attività professionale. La condizione di consumatore non scompare automaticamente per essere autonomo o imprenditore", ha affermato il socio direttore di Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas.
Secondo questo studio legale, la dottrina fissata dalla Suprema apre la via per contestare giudizialmente clausole suolo, spese di formalizzazione ipotecaria, interessi di mora e altre stipulazioni che possano essere considerate abusive in questo tipo di contratti.
Nella sua sentenza, la Corte Suprema ricorda, in materia di trasparenza e abusività, che "non solo è necessario che le clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile, ma anche che l'aderente possa avere una conoscenza reale delle stesse, in modo che un consumatore informato possa prevedere, sulla base di criteri precisi e comprensibili, il carico giuridico ed economico del contratto".
Allo stesso modo, l'Alta Corte sottolinea che, sebbene possa capitare che una clausola non sia qualificata come abusiva nonostante non superi il controllo di trasparenza, questa eccezione non risulta applicabile alle clausole suolo. La ragione è che "la sua mancanza di trasparenza provoca un disequilibrio sostanziale a danno del consumatore".