Sciopero generale per la casa: i requisiti che devono soddisfare CCOO e UGT affinché sia legale

La Costituzione protegge il diritto di sciopero, ma il suo esercizio è soggetto a limiti sulla finalità della convocazione, il preavviso, i servizi essenziali e la libertà di coloro che decidono di non sostenerlo.

6 minuti

EuropaPress 7803867 numerosas personas pancarta lema acabemos poder rentistas huelga general ya.jpg

EuropaPress 7803867 numerosas personas pancarta lema acabemos poder rentistas huelga general ya.jpg

Aggiungi DEMOCRAT su Google

Chiedi a FREN

Pubblicato

Ultimo aggiornamento

6 minuti

I più letti

La decisione di CCOO e UGT di convocare uno sciopero generale di 24 ore legato alla crisi abitativa, proposta su istanza del Sindacato degli Inquilini e ancora in attesa di una data definitiva, ha aperto un dibattito che trascende l'opportunità politica della mobilitazione e entra di pieno nel suo incastro giuridico. La CEOE e CEPYME hanno messo in discussione la convocazione ritenendo che le loro rivendicazioni superino il terreno strettamente lavorativo e che, inoltre, lo sciopero si propone in pieno processo elettorale, prima delle elezioni generali del 29 novembre.

La legislazione spagnola, tuttavia, non rende automaticamente illegale uno sciopero perché includa rivendicazioni dirette al Governo o perché abbia una dimensione politica. La questione determinante è se gli obiettivi perseguiti abbiano relazione con gli interessi professionali dei lavoratori, un confine che avrà particolare importanza in una convocazione incentrata sull'accesso alla casa e in cui i sindacati intendono incorporare anche rivendicazioni salariali e di contrattazione collettiva.

Il punto di partenza si trova nell'articolo 28.2 della Costituzione, che riconosce il diritto fondamentale allo sciopero dei lavoratori per la difesa dei loro interessi, mentre buona parte delle regole che determinano come deve essere esercitato rimangono contenute nel Real Decreto-legge 17/1977 sulle relazioni di lavoro, interpretato e parzialmente corretto da allora dalla giurisprudenza costituzionale.

Uno sciopero politico non è la stessa cosa di uno sciopero con contenuto politico

Il principale interrogativo che pone la mobilitazione annunciata da CCOO e UGT è legato alla sua finalità. L'articolo 11 del Real Decreto-legge del 1977 stabilisce che uno sciopero è illegale quando viene avviato o mantenuto "per motivi politici o con qualsiasi altra finalità estranea all'interesse professionale dei lavoratori interessati", una previsione che potrebbe sembrare particolarmente rilevante quando il destinatario di una parte delle rivendicazioni è il Governo.

L'interpretazione di questo divieto, tuttavia, non consente di concludere che qualsiasi sciopero che intenda influenzare decisioni politiche sia necessariamente illegale. La Corte Costituzionale ha costruito una concezione ampia degli interessi che possono difendere i lavoratori tramite questo strumento e ha riconosciuto, inoltre, che i sindacati possono convocare scioperi per difendere rivendicazioni che riguardano collettivamente i lavoratori, anche quando non possano essere soddisfatte direttamente da ogni imprenditore.

Qui si trova una delle chiavi della futura convocazione per la casa. CCOO e UGT non pongono unicamente una protesta contro la politica dell'Esecutivo, ma hanno collegato la mobilitazione al costo che comporta la casa per le persone lavoratrici, alla necessità di salari sufficienti per accedervi e a questioni propriamente lavorative come la contrattazione collettiva e il rinnovo dell'Accordo per l'Occupazione e la Contrattazione Collettiva. I sindacati difendono proprio per questo che si tratterebbe di uno sciopero di carattere misto e non di una protesta esclusivamente politica.

La frontiera giuridica sarebbe, quindi, nel determinare se esiste un legame sufficiente tra le rivendicazioni avanzate e gli interessi professionali, economici o sociali dei lavoratori. Se lo sciopero perseguisse esclusivamente obiettivi politici completamente estranei a quegli interessi, potrebbe rientrare in uno dei presupposti di illegalità previsti dalla norma.

Lo sciopero deve essere convocato da soggetti legittimati

Il diritto di sciopero appartiene individualmente ai lavoratori, anche se il suo esercizio è necessariamente collettivo. Questo significa che ogni lavoratore decide se aderire o meno a una convocazione, mentre determinate facoltà collettive, tra cui la stessa convocazione, possono essere esercitate dai rappresentanti dei lavoratori e dalle organizzazioni sindacali.

La Corte Costituzionale ha già stabilito nella sua sentenza 11/1981 che i sindacati possono organizzare, dirigere e controllare uno sciopero, purché abbiano una presenza nel settore lavorativo a cui si estende la mobilitazione. Questa dottrina risulta particolarmente rilevante in uno sciopero generale, in cui la convocazione non è circoscritta a un'unica azienda o centro di lavoro.

Per questo, sebbene l'impulso politico e sociale della protesta provenga dal Sindacato degli Inquilini, l'incorporazione di CCOO e UGT risulta giuridicamente rilevante per trasformare la mobilitazione sociale in una convocazione lavorativa di sciopero generale rivolta ai lavoratori salariati.

Il preavviso deve essere effettuato con almeno cinque giorni

Lo sciopero non può essere convocato da un giorno all'altro. Una volta adottata formalmente la decisione, i convocatori devono comunicarla per iscritto agli imprenditori interessati e all'autorità lavorativa con un minimo di cinque giorni naturali di preavviso.

Quando lo sciopero riguarda aziende incaricate di servizi pubblici, il termine aumenta fino a dieci giorni naturali, e i rappresentanti dei lavoratori devono darle sufficiente pubblicità prima del suo inizio affinché gli utenti possano conoscere la convocazione.

La comunicazione deve identificare i obiettivi dello sciopero, le gestioni effettuate per risolvere il conflitto, la data di inizio e la composizione del comitato di sciopero. Nel caso della mobilitazione annunciata da CCOO e UGT, questa procedura non è ancora stata completata, poiché i sindacati hanno annunciato la loro decisione di convocare lo sciopero ma devono ancora concretizzare la data e formalizzare la convocazione.

Un comitato di sciopero di un massimo di dodici persone

Ogni convocazione deve includere anche un comitato di sciopero, incaricato di intervenire nelle azioni sindacali, amministrative o giudiziarie relative al conflitto e di partecipare alle negoziazioni volte a risolverlo.

La legislazione stabilisce un massimo di dodici membri, sebbene la Corte Costituzionale abbia corretto le limitazioni previste originariamente per determinare chi potesse far parte di questo organo quando la mobilitazione riguarda diversi centri di lavoro, come avviene necessariamente in uno sciopero generale.

Inoltre, dal momento in cui si produce il preavviso e durante lo svolgimento dello sciopero, il comitato di sciopero e gli imprenditori sono obbligati a negoziare per cercare di raggiungere un accordo, senza che ciò impedisca ai lavoratori di porre fine alla mobilitazione in qualsiasi momento.

I servizi essenziali devono essere garantiti

Il carattere fondamentale del diritto di sciopero non implica nemmeno che possa essere completamente paralizzata qualsiasi attività. La stessa Costituzione stabilisce che devono esistere garanzie per mantenere i servizi essenziali della comunità, il che consente all'autorità governativa di stabilire servizi minimi quando la convocazione riguarda attività la cui interruzione possa compromettere diritti fondamentali, beni costituzionalmente protetti o necessità essenziali della popolazione.

Questi servizi minimi, tuttavia, non possono essere fissati in modo arbitrario né svuotare di contenuto il diritto di sciopero. La giurisprudenza costituzionale richiede che l'Amministrazione motivi la propria decisione e spieghi i criteri utilizzati per determinare quali prestazioni devono essere mantenute e con quale intensità, in modo che la misura possa essere successivamente riesaminata dai tribunali.

Al di là di questi servizi essenziali, durante qualsiasi sciopero devono essere garantite anche le azioni indispensabili per preservare la sicurezza delle persone e dei beni e il mantenimento di impianti, macchinari o locali che risulti necessario affinché l'attività possa riprendere una volta concluso il conflitto.

Gli scioperi abusivi hanno anche dei limiti

La legge distingue tra gli scioperi direttamente illegali e determinate modalità che possono essere considerate illegittime o abusive per il modo in cui si sviluppano. Tra esse ci sono gli scioperi rotatori, determinati scioperi effettuati da lavoratori di settori strategici con l'intento di interrompere il processo produttivo e i cosiddetti scioperi di zelo o regolamento.

Deve essere rispettata durante la pausa la libertà di coloro che decidono di non sostenerlo. I lavoratori in sciopero possono pubblicizzare la convocazione e raccogliere fondi, ma devono farlo pacificamente e senza esercitare coercizione su coloro che scelgono di continuare a lavorare. Allo stesso tempo, l'azienda non può sostituire in via generale gli scioperanti con lavoratori assunti dopo che è stata comunicata la convocazione.