La Corte Suprema mantiene per le elezioni generali del 29 novembre la sospensione cautelare degli effetti elettorali di determinate iscrizioni di spagnoli residenti all'estero che hanno ottenuto la nazionalità attraverso la conosciuta come legge dei nipoti. En un'ordinanza datata 12 ottobre 2026, la Sezione Quarta della Sezione Contenzioso-Amministrativo respinge il ricorso dell'Avvocatura dello Stato e conferma le misure concordate il passato 10 settembre.
Demócrata offre il documento completo, di 70 pagine, che include gli argomenti della maggioranza, le eccezioni alla sospensione e il voto particolare.
Vedi qui l'ordinanza completa della Suprema sulla legge dei nipoti e il voto del 29N
Cosa decide la Corte Suprema sulla legge dei nipoti e sul voto all'estero
La misura riguarda coloro che hanno acquisito la nazionalità spagnola di origine tramite la via prevista nel primo inciso del paragrafo 1 della disposizione aggiuntiva ottava della Legge sulla Memoria Democratica e sono compresi nell'ambito delle misure cautelari.
Per quel collettivo, il tribunale mantiene due decisioni: impedire le nuove iscrizioni nel Censimento Elettorale dei Residenti Assenti all'estero -CERA- interessate dalla sospensione e lasciare sospesi gli effetti elettorali delle iscrizioni già effettuate. Il provvedimento estende espressamente questa seconda conseguenza alle elezioni del 29N.
La risoluzione agisce sull'iscrizione censuale e sui suoi effetti elettorali. Non ritira la nazionalità spagnola agli interessati né risolve definitivamente il merito del contenzioso.
L'eccezione: chi può rimanere escluso dalla sospensione
Lo stesso provvedimento stabilisce che la sospensione non si applicherà a coloro che ottengono una certificazione dai responsabili dei Registri Consolari che attesti il rispetto dei requisiti richiesti dalla Corte alla data del 1 agosto 2026.
Quella certificazione deve attestare che si tratta di persone nate al di fuori della Spagna, discendenti di padre, madre, nonno o nonna originariamente spagnoli che hanno subito esilio per motivi politici, ideologici, di credenze o relativi all'orientamento o all'identità sessuale e che hanno perso o rinunciato alla nazionalità spagnola.
La Corte Suprema richiede che tale attestazione venga effettuata senza applicare la presunzione di esilio prevista nella direttiva settima, paragrafo IV.3.5.d), dell'istruzione del 25 ottobre 2022. Pertanto, il provvedimento contempla un'eccezione specifica e non stabilisce un'esclusione indiscriminata di tutti gli spagnoli naturalizzati tramite la legge dei nipoti.
Perché appaiono le cifre di 163.020 e 168.896 persone
La risoluzione riporta 163.020 iscritti al 1 agosto 2026, data del censimento applicabile al 29N, e 168.896 al 31 agosto. Sono riferimenti a momenti distinti.
Il numero di persone che alla fine rimarrebbero senza votare dipende, inoltre, dall'identificazione delle iscrizioni interessate e dall'applicazione dell'eccezione consolare. Non si può equiparare automaticamente il totale degli iscritti di quel collettivo con una cifra definitiva di elettori esclusi.
Gli argomenti per mantenere le misure
La maggior parte della Sala considera che persiste il rischio che ha motivato le cautelari e dà priorità alle garanzie di esattezza e regolarità del censimento elettorale.
Rimprovera anche all'Amministrazione di non aver accreditato quanti fascicoli ha esaminato né il grado di adempimento degli ordini del tribunale. L'ordinanza descrive tale adempimento come «inesistente o, almeno, sconosciuto» e rifiuta che le difficoltà materiali addotte giustifichino di sollevare la misura in quelle condizioni.
Il voto particolare: un'opportunità di votare che non si recupera
Il voto particolare difende che il ricorso dell'Avvocatura dello Stato doveva essere accolto. A suo avviso, la convocazione elettorale ha introdotto una circostanza decisiva: impedire la partecipazione a elezioni concrete può causare un danno irreversibile.
La magistrata sottolinea che gli interessati conservano la loro nazionalità e che, se alla fine viene rigettata la pretesa principale, una successiva risoluzione favorevole non restituirà loro l'opportunità di votare il 29N. Perciò, sostiene che doveva prevalere la protezione effettiva del diritto di suffragio.
Cinque giorni lavorativi per presentarsi dalla pubblicazione nel BOE
La Corte Suprema ordina di pubblicare l'ordinanza nel Tabellone Edittale Giudiziale Unico e la sua parte dispositiva nel BOE e nei tabelloni consolari corrispondenti.
Gli interessati avranno cinque giorni lavorativi, conteggiati dal giorno successivo alla pubblicazione nel BOE, per presentarsi con avvocato e procuratore e formulare osservazioni. Il termine non inizia automaticamente con la data dell'ordinanza.
Fino a quando termina quel periodo, la Sala sospende il pezzo principale del procedimento giudiziario. Questa ordinanza non dispone di sospendere le elezioni generali del 29 novembre.