Martedì il Consiglio dei Ministri ha pubblicato il Real Decreto-legge 21/2026, del 25 agosto, di trasparenza e integrità delle attività dei gruppi di interesse. La tanto richiesta regolamentazione del lobby nell'ambito della Amministrazione Generale dello Stato è già qui. Oltre alla considerazione che potrebbe richiedere la sua approvazione attraverso un tipo di norma come il real decreto legge, questa norma implica dotare di una base legale all'esercizio dell'attività, poiché il suo fondamento costituzionale esisteva già nel diritto dei cittadini di partecipare agli affari pubblici (art. 23 CE). Benvenute affermazioni del proprio Real Decreto-legge, come quella che "Questa partecipazione contribuisce al miglioramento della qualità democratica delle istituzioni pubbliche rafforzando la loro legittimità".
La norma prende, logicamente, come punto di partenza il Progetto di legge che in questo momento si trova in fase di trattazione presso il Congresso dei Deputati, così come i parametri abituali dei principi che un tempo stabilì la OCSE, regolamentazioni come quella bruxellese, delle norme già approvate in alcune Comunità Autonome e persino nell'ambito locale.
Per quanto riguarda il regime giuridico propriamente detto, si affrontano le già attese questioni dell'ambito di applicazione, la creazione di un registro e il suo corrispondente contenuto, principi di condotta, l'impronta normativa e il corrispondente regime sanzionatorio. Niente di particolarmente innovativo. Ugualmente atteso il vettore riguardante coloro che esercitano o hanno esercitato un lavoro pubblico e ora agiscono in questo ambito di attività.
A partire da qui, una critica costruttiva: un periodo di adattamento alle esigenze normative, particolarmente se l'origine delle stesse è un real decreto legge, sarebbe stato gradito. Formazione dei team, modifiche dei siti web aziendali, revisione delle attività che si svolgono per determinare quali debbano essere catalogate come "influenza", revisione dei codici di condotta interni o la stessa creazione del Registro, sono solo alcune misure che richiedono dei minimi termini.
Le disposizioni finali e la modulazione delle entrate in vigore o l'istituzione di regimi transitori sono meccanismi semplici che avrebbero aiutato. Sono consapevole che questo termine che richiedo può risultare contrario alla natura di un decreto legge reale, ma se la giustificazione è nel rispetto del Piano di Recupero, Trasformazione e Resilienza, la contraddizione svanisce. Altre giustificazioni come la rilevanza materiale della regolamentazione progettata non sono motivo per ricorrere a questa modalità normativa.
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A quanto sopra si aggiunge che verranno ore, giorni e persino settimane di riflessione per discernere alcune dubbi interpretativi. La gestione del Registro da parte del Consiglio di Trasparenza e Buon Governo implica facoltà interpretative da parte sua riguardo al rispetto della norma? Le verbali e le minute da chi saranno elaborate? Esisterà un modello normalizzato? La riservatezza commerciale come parametro di restrizione dell'accesso alle informazioni, sotto quali criteri sarà applicata? Chi determinerà ciò che è o non è influenza? Lo sarebbe una mera presentazione dell'attività di una compagnia a un attore pubblico per la sua conoscenza? E se nel contesto di un incontro si modifica l'ordine del giorno inizialmente previsto per il corso stesso di quello?
Fatta questa esposizione, mettiamoci al lavoro e affrontiamo queste logiche dubbi iniziali. Diamo il benvenuto a questa norma e anche al riconoscimento espresso che l'influenza non è solo legittima ma necessaria per la nostra democrazia. Il dibattito non è più se è legittimo influenzare, ma che, come abbiamo sempre creduto in Vinces, il come si fa. Rigore, serietà e massima professionalità.
sulla firma:
Jorge Villarino è CEO di Vinces, Dottore in Giurisprudenza e Avvocato delle Corti Generali (in exc.)