La Sala delle vacanze della Corte Suprema ha emesso questo sabato un'ordinanza in cui respinge la misura cautelarissima proposta da tre senatori del Gruppo Parlamentare Popolare, in rappresentanza della formazione, di fronte all'assenza di vari ministri al Senato durante il mese di agosto dopo la crisi migratoria scatenata a Ceuta.
Il tribunale ragiona, tra l'altro, che "alla luce delle allegazioni effettuate, non si considera opportuno concedere la misura cautelare inaudita parte richiesta, poiché non è stata accreditata l'urgenza speciale legalmente esigibile per procedere in questo modo a scapito del diritto di audizione della parte contraria".
"In particolare --aggiunge l'ordinanza--, non si giustifica sufficientemente che il controllo parlamentare che i ricorrenti collegano all'effettivo esercizio del loro 'ius in officcium' come senatori, riconosciuto nell'articolo 23.2 della Costituzione, debba necessariamente avvenire, per essere efficace, all'interno del periodo straordinario del mese di agosto (di cui resta solo una settimana), se teniamo conto che la risoluzione della misura cautelare per la sua procedura ordinaria non si protrarrà eccessivamente".
La risoluzione giudiziaria sottolinea che "nessuna ragione viene offerta per giustificare che il ricorso perderebbe la sua finalità legittima di tutelare o proteggere il diritto fondamentale la cui lesione viene invocata, diritto all'esercizio della carica rappresentativa che la condizione di senatore comporta, al quale risulta inerente la facoltà di controllo del Governo, solo per il fatto che tale controllo potrebbe essere effettuato dopo che la misura cautelare sia stata sostanziata con audizione della controparte".
"Soprattutto perché non si avverte che possa scomparire l'interesse pubblico della questione sostanziale che, secondo quanto si allega, sostiene le richieste di comparizione convocate, incentrata sulla grave crisi migratoria che sta affrontando in questi giorni la Città Autonoma di Ceuta", aggiunge.
La Sala conclude che "nella ponderazione degli interessi in gioco, non sussiste, pertanto, l'urgenza speciale che giustificherebbe sacrificare il diritto di audizione della parte contraria prima dell'adozione della decisione cautelare, che sarebbe inoltre di esecuzione immediata, per cui tale diritto di audizione potrebbe risultare meramente illusorio, il che, se possibile, richiede una maggiore giustificazione della genuina urgenza della misura richiesta".
Di conseguenza, la Corte Suprema respinge la richiesta di misura cautelare urgente e ordina che l'incidente cautelare venga trattato per la via ordinaria, con l'intervento della parte contraria, concedendo un termine di dieci giorni all'Avvocatura dello Stato affinché presenti le proprie osservazioni.
Il provvedimento sottolinea, inoltre, che il pronunciamento si limita strettamente alla questione della misura cautelare urgente e non implica anticipare alcun criterio sulla giurisdizione, la competenza o l'ammissibilità del procedimento principale.