Devo andare se sono supplente di un seggio elettorale il 29N? Cosa succede se si presenta il titolare

I supplenti dei seggi elettorali sono anch’essi obbligati a recarsi al seggio elettorale il 29 novembre alle 8:00. Tuttavia, se i titolari si presentano e il seggio viene costituito correttamente, potranno andarsene senza dover rimanere durante la votazione

Cartel de una mesa electoral. EUROPA PRESS.

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I cittadini designati come supplenti di un seggio elettorale per le elezioni generali del 29 novembre 2026 hanno gli stessi obblighi iniziali di presenza dei presidenti e degli scrutatori titolari. Anche se la loro funzione consiste nel sostituire uno di essi se non può svolgere l’incarico, essere nominato supplente non significa che si possa restare a casa in attesa di una chiamata né che sia sufficiente verificare in anticipo se il titolare abbia intenzione di recarsi al seggio.

La Legge Organica del Regime Elettorale Generale (LOREG) stabilisce che tutti i componenti dei seggi, compresi i supplenti, devono presentarsi nel locale elettorale alle 8:00 di domenica 29 novembre, un’ora prima dell’inizio della votazione. Così lo riporta anche il manuale di istruzioni approvato dal Governo lo scorso 27 ottobre, che regola il funzionamento dei seggi durante la giornata elettorale. Tuttavia, l’obbligo di rimanere nel seggio scompare per quei supplenti che alla fine non siano necessari una volta costituito il seggio.

Se si presenta il titolare, il supplente può andare via dal seggio elettorale?

Sì. Se il presidente e i due scrutatori titolari si presentano e il seggio viene costituito correttamente, i supplenti possono lasciare il seggio elettorale senza bisogno di rimanere per il resto della giornata. La normativa stabilisce che ogni seggio deve avere un presidente e due scrutatori, mentre i supplenti occupano questi posti solo quando si verifica qualche assenza.

L’articolo 83 della LOREG indica che alle 8:30 si formalizza il verbale di costituzione del seggio, documento in cui vengono identificate le persone che svolgeranno le funzioni di presidente e scrutatori. Una volta completata questa procedura, i supplenti che non abbiano dovuto sostituire nessuno vengono liberati dai loro obblighi. Se si verificano incidenti, la procedura può tardare, per cui le 8:30 non devono essere interpretate come un’ora automatica di uscita.

Prima di lasciare il seggio, è opportuno assicurarsi che il seggio sia stato costituito e che risulti la presenza come supplente. Le istruzioni elettorali prevedono che vengano raccolti i dati di coloro che si sono presentati e non devono rimanere per il resto della giornata, nonché la consegna di un attestato di presenza. Questo documento può risultare particolarmente utile se il cittadino deve dimostrare al proprio datore di lavoro di aver adempiuto all’obbligo elettorale.

Cosa succede se il presidente o uno dei componenti non si presenta il 29N

La situazione cambia quando uno dei tre titolari non si presenta alle 8:00 ore. In tal caso, i supplenti devono occupare i posti vacanti seguendo l’ordine stabilito nella loro nomina. La legge prevede due supplenti per ogni incarico, in modo che si ricorre prima al primo supplente e, se anche questo non è disponibile, al secondo.

Se manca il presidente, dovrà sostituirlo il suo primo supplente. In assenza di entrambi, assumerà l’incarico il secondo supplente e, se non si presenta neppure lui, la presidenza spetterà al primo componente titolare o, in mancanza, al secondo componente. I posti di componente che restino vacanti saranno coperti dai supplenti corrispondenti.

Il supplente che alla fine occupi un incarico smette di agire come riserva e diventa membro effettivo del seggio elettorale, con le stesse funzioni e responsabilità del titolare. Ciò significa che dovrà rimanere durante la votazione, partecipare allo scrutinio e completare le pratiche necessarie alla chiusura della giornata.

Inoltre, se il titolare arriva in ritardo quando il seggio è già stato costituito ufficialmente con il suo supplente, non può recuperare automaticamente il suo posto. La composizione del seggio resta fissata nel verbale di costituzione e il supplente che abbia assunto l’incarico deve continuare a svolgerlo.

Cosa succede se sono secondo supplente e non mi presento alle elezioni

Essere secondo supplente non permette nemmeno di evitare la presenza. Sia il primo che il secondo supplente sono obbligati a presentarsi alle 8:00 ore, anche se le possibilità che il secondo finisca per occupare l’incarico sono minori. L’ordine di designazione determina chi sostituisce per primo il titolare, ma non stabilisce differenze nell’obbligo iniziale di presentarsi.

L’inadempimento può avere conseguenze legali. L’articolo 143 della LOREG stabilisce pene di reclusione da tre mesi a un anno o multa da sei a ventiquattro mesi per i presidenti, componenti e supplenti che smettano di presentarsi o di svolgere le proprie funzioni senza giusta causa, abbandonino i loro obblighi o non adempiano ingiustificatamente ai doveri di scusa e preavviso.

Pertanto, il fatto che il titolare alla fine si presenti non giustifica che il suo supplente sia rimasto a casa. L’obbligo legale consiste nel presentarsi all’ora indicata, poiché fino a quando il seggio non viene costituito non si può determinare definitivamente chi dovrà rimanere durante la votazione.

I supplenti del seggio elettorale ricevono un compenso se si presenta il titolare?

La compensazione economica prevista per i membri dei seggi elettorali spetta a coloro che alla fine esercitano come presidenti o scrutatori, compresi i supplenti che debbano sostituire un titolare. Al contrario, i supplenti che si presentano alle 8:00 e vengono liberati dopo la costituzione del seggio non hanno diritto a percepire l’indennità per il semplice fatto di essersi recati lì.

Questa distinzione riguarda anche i permessi lavorativi. Coloro che svolgono effettivamente un ruolo nel seggio hanno diritto a un permesso retribuito durante la giornata elettorale, quando spetti loro lavorare, e a una riduzione di cinque ore della loro giornata lavorativa del giorno successivo, lunedì 30 novembre.

Al contrario, i supplenti che non arrivino a far parte del seggio non acquisiscono automaticamente questi diritti per la sola presenza. Se devono lavorare durante la mattina elettorale, potranno giustificare il tempo necessario per adempiere al loro obbligo, ma dovranno rientrare una volta che siano stati liberati.

Come presentare una giustificazione se sei supplente e non puoi presentarti il 29 novembre

Anche i supplenti possono chiedere di essere esentati dal presentarsi al seggio elettorale quando esista una causa giustificata. A tal fine dispongono di sette giorni dalla ricezione della notifica ufficiale per presentare le loro osservazioni davanti alla Junta Electoral de Zona corrispondente, accompagnate dai documenti che attestino l’impedimento.

La Junta Electoral è incaricata di esaminare ogni richiesta e decidere se accettare o respingere la giustificazione. Tra le circostanze che possono giustificare l’assenza figurano determinate situazioni mediche, familiari o professionali raccolte nei criteri della Junta Electoral Central. Presentare una richiesta non libera automaticamente dall’obbligo, per cui l’interessato deve conoscere la decisione.

Se l’impossibilità di presentarsi si manifesta dopo che sia trascorso il termine iniziale, dovrà essere comunicata alla Junta Electoral de Zona con almeno 72 ore di anticipo. Quando la causa sorga entro le ultime 72 ore, sarà necessario avvisare immediatamente e, in ogni caso, prima della costituzione del seggio.

In questo modo, i cittadini designati come supplenti per il 29N devono tenere presente una differenza fondamentale: il loro obbligo di recarsi lì inizia alle 8:00, ma il loro obbligo di rimanere termina quando il seggio è costituito e si conferma che non devono sostituire alcun titolare.