Il Supremo conferma la condanna all’ex internazionale di pallavolo Cosme Prenafeta per abuso sessuale a due giocatrici

Il Supremo conferma due anni di carcere a Cosme Prenafeta per abusi sessuali a due giocatrici di 18 anni durante un pranzo di Natale a casa sua.

fotonoticia 20261107101113 1920

fotonoticia 20261107101113 1920

Aggiungi DEMOCRAT su Google

Chiedi a FREN

Pubblicato

4 minuti

I più letti

Elecciones 29N · Encuestas

La media de las encuestas

Media a 7 de noviembre de 2026 · 11 institutos

  • PP31,0 %
  • PSOE26,2 %
  • Vox19,5 %
  • Frente Amplio6,6 %
  • ERC2,4 %
  • SALF2,2 %
  • Podemos2,1 %
01020304050ene 2024jul 2024ene 2025jul 2025ene 2026jul 2026

Media del último estudio de cada instituto en 30 días y su evolución semanal desde el 23J. Partidos con al menos un 2 %.

Todas las encuestas

Elecciones generales del 29 de noviembre · Demócrata

Il Tribunale Supremo ha respinto il ricorso di cassazione presentato contro la pena di due anni di reclusione inflitta all’ex giocatore internazionale di pallavolo Cosme Prenafeta per aver abusato sessualmente di due giocatrici di 18 anni che allenava, baciandole "senza il loro consenso" durante il dopo pranzo di un pranzo di Natale tenutosi nella sua abitazione nel dicembre 2020.

L’Alto Tribunale, che condanna il ricorrente alle spese, rileva che il ricorso è privo di interesse casazionale e precisa che è stato presentato attraverso una via processuale inadeguata rispetto a una sentenza d’appello, poiché la decisione emessa dall’Audiencia Provincial de Almería aveva già acquistato carattere definitivo.

La risoluzione, alla quale ha avuto accesso Europa Press, sottolinea che con il ricorso si intendeva riaprire la discussione su fatti che erano già stati dichiarati provati, cosa che non è possibile in questa fase processuale.

Nei fatti ritenuti provati si raccoglie che le due giovani si sono recate, insieme ad altre compagne della squadra, a una celebrazione natalizia a casa di Cosme Prenafeta nel 2020 e che, già nel pomeriggio, nella casa restavano soltanto i tre, "consumando bevande alcoliche e partecipando a un gioco che consisteva in domande di indole sessuale e nel bere chupitos di alcol".

Il racconto giudiziario descrive che Prenafeta, "con l’intento di soddisfare i suoi desideri lussuriosi", si è avvicinato a una delle ragazze nel soggiorno, l’ha afferrata per il collo con una mano e le ha dato un bacio sulla bocca "che è durato diversi secondi". Aggiunge che la giovane "ha cercato di separarsi e ha allontanato" l’accusato con "le braccia buttandole indietro".

Mentre si verificava questo primo episodio, l’altra giocatrice era andata in bagno e non si trovava nel soggiorno. Al suo rientro, quando stavano già rimettendo a posto la casa, il condannato ha tentato fino in "tre occasioni" di abusare della seconda vittima in punti diversi dell’abitazione —cucina, terrazza e una camera—. "In tre momenti diversi, la ha baciata sulla bocca e sul collo, arrivando in una delle volte a toccarle il sedere con la mano sopra i vestiti", precisa la sentenza.

Dichiarazioni delle vittime e assenza di consenso

La prima sentenza, confermata dall’Audiencia, ha attribuito piena validità alla versione delle due persone coinvolte, ritenendo che risultasse "verosimile" e "credibile", senza che si ravvisassero "motivi spurî" nella denuncia. La relazione psicologica redatta dopo l’esplorazione di entrambe le danneggiate sosteneva gli elementi essenziali del loro racconto.

In base a quelle testimonianze, il tribunale ha concluso “in modo inequivocabile” l’“assoluta inesistenza del consenso” da parte delle due ragazze riguardo ai baci dell’imputato, che “risultavano per loro sorprendenti, inaspettati e sgradevoli”.

La decisione sottolinea che Prenafeta “ha riconosciuto espressamente di aver baciato in bocca le due ragazze”, anche se ha sostenuto di averlo fatto con il suo consenso. Tuttavia, il tribunale indica che “in nessun modo si può ritenere che esse consentissero”, alla luce delle loro dichiarazioni in sede di polizia, davanti al giudice istruttore e durante il dibattimento orale.

La sentenza di primo grado metteva inoltre in rilievo che sia le denunciatrici sia lo stesso imputato “hanno concordato nel sottolineare il buon rapporto” precedente ai fatti e esclude che le giovani “volessero danneggiare chi era il suo allenatore” dal 14 anni, che “consideravano e volevano come un padre”.

La giudice evidenziava che non c’era “motivo per dubitare” di quanto dichiarato dalle due giocatrici, che hanno testimoniato “pur essendo chiaramente colpite da quanto accaduto”, tenendo conto sia “della sua immaturità nonostante avesse appena compiuto la maggiore età e in relazione agli anni dell’imputato” sia “del rapporto fraterno che le univa a lui nell’ambito sportivo”.

Secondo quanto riportato nella risoluzione, “nessuna delle due ha voluto essere baciata dall’imputato, non si aspettavano di essere baciata da lui, non si sono sentite a proprio agio con questo fatto, né lo hanno cercato, né vi hanno acconsentito”, e precisa che “in occasioni reiterate, entrambe spontaneamente hanno mostrato il rifiuto di quanto è successo”.

In questo punto, la sentenza cita espressioni come “voleva mettermi la lingua, ma io mi sono opposta; non lo volevo, l’ho allontanato con le braccia; usavamo andare in bagno come via di fuga; mi è venuto sopra, cercava di separarmi, mi sentivo come una marionetta; non capivo cosa stesse succedendo, avevo paura, ero in shock, oppure gli dicemmo che non volevamo giocare al gioco di toglierci i vestiti e gli dicemmo che non volevamo farci la doccia”.

Qualificazione del bacio e responsabilità civile

Il Tribunale Penale 4 di Almería ha messo in evidenza inoltre la “natura sessuale” di un bacio in bocca e ha ricordato che compierlo senza il consenso dell’altra persona “implica attentare alla libertà e all’integrità sessuale del soggetto interessato”.

Per fissare la pena di fronte alle richieste dell’accusa pubblica e privata —che chiedevano due anni di reclusione per ciascuno dei due reati di abuso sessuale—, la magistrata ha valutato la "condotta in ogni momento collaborativa dell’imputato", sebbene abbia deciso di imporgli un divieto di avvicinamento di tre anni rispetto a entrambe le vittime.

Per quanto riguarda la responsabilità civile, la giudice ha stabilito un indennizzo di 3.000 euro per ciascuna delle giovani, tenendo conto della "lesione e della sofferenza già di per sé causate", del possibile impatto dei fatti nelle loro future relazioni personali e della relazione forense dell’Istituto di Medicina Legale (IML), che ha diagnosticato loro "sintomatologia ansioso-depressiva" come conseguenza di quanto accaduto.