Il Costituzionale fissa i limiti delle accuse su Facebook: opinare non permette di diffondere fatti non verificati

Il tribunale avalla la condanna per calunnie a un utente che ha accusato due poliziotti di commettere reati senza aver precedentemente verificato quelle affermazioni.

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Logo de Meta con uno de Facebook de fondo. Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wir / DPA

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Il Tribunale Costituzionale ha fissato nella sua sentenza 52/2026 alcuni dei limiti tra la libertà di espressione e quella di informazione sui social media. Il Plenum ha avallato la condanna per un reato di calunnia con pubblicità a un uomo che ha pubblicato su Facebook accuse contro due agenti della Polizia Nazionale senza aver previamente verificato diverse delle affermazioni che ha diffuso.

La sentenza, emessa l'8 luglio 2026 e pubblicata nel BOE il 3 agosto, respinge il ricorso di amparo presentato da Gabriel de la Mora González e mantiene le risoluzioni dei tribunali ordinari che avevano confermato la sua condanna.

Cosa ha pubblicato il condannato

Il caso risale a settembre 2015, quando l'allora avvocato e consigliere del Comune di Salamanca ha pubblicato sul suo profilo Facebook un commento su un alterco avvenuto durante un intervento della polizia.

Nella pubblicazione ha attribuito a due agenti identificabili, tra le altre condotte, di aver commesso torture, arresti illegali e falsità, oltre ad accusarli di manipolare prove e di ottenere un referto medico falso. Il commento è stato condiviso almeno 16 volte.

I tribunali hanno ritenuto che quelle affermazioni costituivano imputazioni di fatti delittuosi e che non erano state verificate con la diligenza richiesta.

Opinione non è lo stesso che affermare fatti

La risoluzione distingue tra opinioni o giudizi di valore, protetti dalla libertà di espressione, e affermazioni su fatti che possono essere verificati e che influenzano l'onore di terzi.

In questo secondo caso, il Tribunale Costituzionale ricorda che la libertà di informazione richiede un minimo di diligenza nella verifica di quanto pubblicato. In questo caso, il ricorrente non ha verificato diverse delle accuse più gravi prima di diffonderle e successivamente ha riconosciuto persino di aver identificato per errore i poliziotti a cui attribuiva alcuni di quei fatti.

La chiave, quindi, non sta nel fatto che una pubblicazione venga fatta su un social media, ma in cosa si afferma, con quale grado di certezza e quali verifiche sono state effettuate prima di presentarlo come un fatto.

Facebook non è escluso dalle regole

Il Tribunale tiene anche conto del carattere pubblico della pubblicazione. I tribunali precedenti hanno ritenuto che Facebook fosse un mezzo in grado di moltiplicare la diffusione di un'accusa e che la pubblicazione su un social media aperto potesse raggiungere un'ampia audience.

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La sentenza mantiene così la condanna per calunnie con pubblicità. L'affetto era stato inizialmente condannato a 15 mesi di multa, oltre a risarcire con 6.000 euro ciascuno dei due poliziotti e assumere altri costi derivanti dal procedimento.

Una sentenza con voto particolare

La decisione non è stata unanime. Il magistrato Ramón Sáez Valcárcel, al quale si è unito Juan Carlos Campo, ha formulato un voto particolare in cui ha difeso che il ricorso doveva essere accolto.

A suo avviso, la condanna penale violava la libertà di espressione e costituiva una risposta sproporzionata di fronte alla condotta analizzata.

La dottrina della maggioranza lascia, in ogni caso, un'idea chiara per i social media: opinare su un'azione pubblica è protetto dalla libertà di espressione, ma presentare come veri fatti gravi e delittivi richiede di aver agito con la diligenza necessaria per verificarli.

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