In mezzo alla polemica sull'uso della Costituzione Spagnola permette che la Deputazione Permanente mantenga determinate funzioni mentre le Corti sono sciolte, una formula che esiste anche in Portogallo. L'Italia va oltre e proroga i poteri delle camere uscenti fino a quando si riuniscono le nuove, mentre la Francia mantiene l'Esecutivo durante il processo elettorale senza che l'Assemblea sciolta continui a legiferare con normalità
La dissoluzione del Parlamento non implica che il Governo smetta di esercitare il potere. In Spagna, il Consiglio dei Ministri può continuare a riunirsi, adottando decisioni all'interno delle sue competenze e annunciando misure durante il periodo elettorale. Le Corti Generali, tuttavia, smettono di funzionare come camere ordinarie e le loro funzioni sono limitate ai meccanismi stabiliti dalla Costituzione.
Questa ripartizione dei poteri non è esclusiva del sistema spagnolo. Altri paesi dell'Unione Europea prevedono anche formule per garantire la continuità istituzionale tra la dissoluzione di una camera e la costituzione della successiva. La differenza sta nell'ambito delle competenze che conserva il Parlamento uscente e negli strumenti disponibili per controllare l'Esecutivo durante quel intervallo.
Le costituzioni di Portogallo e Italia offrono due riferimenti particolarmente rilevanti per esaminare il modello spagnolo. La prima mantiene una commissione parlamentare con funzioni espresse di supervisione del Governo; la seconda prolunga i poteri delle camere precedenti fino alla riunione delle nuove. La Francia, da parte sua, consente che l'Esecutivo continui a funzionare mentre si svolgono le elezioni, senza mantenere attiva l'Assemblea Nazionale sciolta come una camera legislativa ordinaria.
Spagna: il Governo continua e la Deputazione Permanente assume funzioni limitate
Articolo 78 della Costituzione spagnola stabilisce che sia il Congresso che il Senato dispongono di una Deputazione Permanente, composta da rappresentanti dei gruppi parlamentari in proporzione alla loro importanza numerica. Quando le Corti si sciolgono, questi organi continuano a esercitare le loro funzioni fino alla costituzione delle nuove camere.
La Costituzione attribuisce loro, inoltre, la funzione di vigilare sui poteri delle camere quando non sono riunite e, in caso di scioglimento o scadenza del mandato, assumere le facoltà previste negli articoli 86 e 116. Queste disposizioni regolano, rispettivamente, i decreti-legge e gli stati di allerta, eccezione e assedio, nei termini stabiliti dalla stessa Costituzione.
La Deputazione Permanente non equivale, quindi, al Congresso in plenaria. Non può trattare qualsiasi iniziativa legislativa né riprodurre il funzionamento ordinario delle Corti. Il suo compito è garantire una continuità istituzionale limitata durante il periodo in cui non ci sono camere in funzionamento ordinario.
Il Esecutivo, da parte sua, non cessa automaticamente per lo scioglimento parlamentare. La limitazione specifica del Governo in carica si attiva quando si verifica il suo cessamento, conformemente all'articolo 21 della Legge sul Governo, che restringe quindi la sua gestione all'ordinaria trattazione degli affari pubblici, con le eccezioni previste legalmente. Lo scioglimento delle Corti e il cessamento del Governo sono, quindi, situazioni giuridiche diverse.
Questa distinzione risulta essenziale durante una campagna elettorale: il Governo può continuare a esercitare le sue competenze, ma le camere sciolte non possono sviluppare la loro attività legislativa ordinaria e i meccanismi di controllo parlamentare sono condizionati dalle attribuzioni della Deputazione Permanente.
Portogallo: una commissione permanente che può vigilare sul Governo
Il sistema portoghese presenta somiglianze con quello spagnolo, sebbene la sua Costituzione raccolga espressamente alcune funzioni di controllo che è opportuno evidenziare.
L'articolo 172 della Costituzione portoghese dispone che lo scioglimento dell'Assemblea della Repubblica non impedisce il mantenimento del mandato dei deputati né delle competenze della Commissione Permanente fino alla prima riunione della nuova Assemblea. L'articolo 179 stabilisce che questa commissione funziona durante il periodo di scioglimento.
Tra le sue attribuzioni figura vigilare sul rispetto della Costituzione e delle leggi, così come accompagnare l'attività del Governo e dell'Amministrazione. Può anche promuovere la convocazione dell'Assemblea quando risulti necessario.
Il Parlamento portoghese spiega espressamente che la dissoluzione comporta la cessazione del suo funzionamento normale, comprese le sessioni plenarie, ma non la scomparsa di tutta l'attività parlamentare. Durante questo intervallo, la Commissione Permanente mantiene le funzioni che le riconosce la Costituzione.
Il confronto permette di identificare una differenza di formulazione rilevante: il Portogallo menziona espressamente la supervisione dell'attività governativa tra le competenze della sua Commissione Permanente. In Spagna, la Deputazione Permanente ha come compito vigilare sui poteri delle camere e assumere le facoltà costituzionali specificamente previste per il periodo di dissoluzione.
In nessuno dei due paesi la commissione permanente sostituisce senza limiti il plenum parlamentare.
Italia: le camere precedenti conservano i loro poteri
Il modello italiano stabilisce una continuità parlamentare distinta. L'articolo 61 della Costituzione dispone che le elezioni per le nuove camere devono svolgersi entro 70 giorni dalla fine del mandato delle precedenti e che la prima riunione deve avvenire, al massimo, 20 giorni dopo le elezioni. Fino ad allora, i poteri delle camere precedenti vengono prorogati.
La formula italiana non si limita ad attribuire determinate competenze a una commissione permanente: contempla espressamente la proroga dei poteri delle camere uscenti fino a quando si riuniscono le nuove.
Ciò non significa che le camere continuino indefinitamente con la loro attività ordinaria né che il periodo elettorale sia privo di limiti. La disposizione costituzionale regola l'intervallo tra legislature e garantisce che ci sia continuità parlamentare fino alla riunione delle nuove camere.
La differenza con la Spagna risiede, quindi, nella tecnica costituzionale scelta. La Costituzione spagnola assegna determinate funzioni alle deputazioni permanenti; quella italiana stabilisce la proroga dei poteri delle camere precedenti.
Francia: l'Esecutivo rimane, ma l'Assemblea dissolta non continua a legiferare
La Costituzione francese contempla un'altra formula. Il suo articolo 12 consente al presidente della Repubblica di sciogliere l'Assemblea Nazionale, previa consultazione con il primo ministro e i presidenti delle camere, e stabilisce che le elezioni generali devono svolgersi tra 20 e 40 giorni dopo la dissoluzione.
Durante il processo elettorale, il Governo non scompare né cessa automaticamente per la dissoluzione dell'Assemblea. L'Esecutivo continua nell'esercizio delle sue funzioni, mentre la camera dissolta non mantiene la sua attività legislativa ordinaria come se non fosse stata convocata l'elezione.
Il caso francese illustra così una distinzione comune ai sistemi parlamentari: la continuità dell'Esecutivo e la continuità del Parlamento sono questioni diverse. La prima permette che lo Stato continui a funzionare; la seconda dipende dalle previsioni costituzionali stabilite per il periodo tra le camere.
La campagna elettorale non sospende le competenze del Governo, ma impone limiti
La continuità del Consiglio dei Ministri durante una campagna non implica che l'Esecutivo possa utilizzare senza restrizioni le risorse istituzionali per favorire la sua posizione elettorale.
In Spagna, l'articolo 50.2 della Legge Organica del Regime Elettorale Generale vieta, dalla convocazione delle elezioni fino al voto, gli atti organizzati o finanziati direttamente o indirettamente dai poteri pubblici che alludono alle loro realizzazioni o successi, o che impiegano immagini o espressioni coincidenti o simili a quelle utilizzate nelle campagne delle candidature. La norma non stabilisce un divieto generale di adottare decisioni governative durante quel periodo, ma limiti concreti a determinate azioni istituzionali.
L'applicazione di queste restrizioni può dar luogo a controversie su annunci, comparizioni e atti pubblici. Il 15 ottobre 2026, la Commissione Elettorale Centrale ha aperto un procedimento sanzionatorio a Pedro Sánchez per la sua comparizione del 6 ottobre a La Moncloa, in cui ha annunciato misure sulla casa. La decisione si riferiva a una possibile violazione della normativa elettorale e non equivaleva a una sanzione definitiva.
Perciò, è opportuno distinguere tra la facoltà del Governo di adottare decisioni all'interno delle sue competenze e la legalità della forma in cui le comunica durante un processo elettorale. La prima deriva dal quadro costituzionale e legale che regola l'Esecutivo; la seconda deve essere esaminata alla luce delle restrizioni elettorali e delle circostanze di ciascun caso.
Tre modelli per garantire la continuità istituzionale
Il confronto tra Spagna, Portogallo e Italia mostra che le costituzioni europee ricorrono a formule diverse per coprire il periodo tra la dissoluzione di un Parlamento e la costituzione del successivo.
La Spagna attribuisce determinate funzioni alle deputazioni permanenti; il Portogallo mantiene una Commissione Permanente con competenze espresse di supervisione del Governo e dell'Amministrazione; e l'Italia proroga i poteri delle camere uscenti fino a quando si riuniscono le nuove. La Francia, da parte sua, consente che l'Esecutivo continui durante il processo elettorale senza che l'Assemblea sciolta continui a legiferare con normalità.
La questione costituzionale di fondo non è, quindi, se un Governo possa continuare a lavorare durante una campagna, ma come si garantisce l'equilibrio tra la continuità dell'Amministrazione, il controllo parlamentare e la neutralità dei poteri pubblici di fronte alle elezioni. In Spagna, questo equilibrio si articola mediante le competenze limitate della Deputazione Permanente, la continuità dell'Esecutivo e le restrizioni stabilite dalla legislazione elettorale.